Agricoltura
26.11.2019
FONDO AGRICOLO
Secondo la stampa specializzata (Il Sole 24 Ore del 26 Novembre 2019, pag. 35) l’acquisto di un fondo agricolo da parte di persone fisiche in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale (Iap), o di coltivatore diretto, usufruisce dell’esenzione delle imposte proporzionali di registro e ipotecaria, ancorché il fondo acquistato sia condotto in affitto da una società semplice di cui gli acquirenti sono soci. Lo precisa la risposta n. 491 fornita ieri dalle Entrate a un interpello. L’agevolazione in esame, detta anche della piccola proprietà contadina, è contenuta nell’articolo 2, comma 4 bis del Dl 194/09, convertito nella legge 25/10, che dispone l’applicazione in misura fissa di registro e ipotecaria, per gli acquisti di terreni agricoli in base agli strumenti urbanistici e relative pertinenze a favore di soggetti in possesso della qualifica di coltivatore diretto o Iap, iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale. I terreni devono essere coltivati direttamente per cinque anni dagli acquirenti, pena la decadenza dal beneficio. In sostanza, resta dovuta la sola imposta catastale dell’1 per cento.
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