06.09.2019
ACQUISTO DI FABBRICATO DA DEMOLIRE
Il Sole 24 Ore del 6 settembre 2019, pag. 23, riporta la notizia secondo la quale se un’impresa vende un’area con il soprastante fabbricato si tratta di un contratto che non ha ad oggetto la cessione di un terreno edificabile (quindi, non si tratta di una operazione Iva imponibile) se è «economicamente indipendente» da altre operazioni successive; e ciò anche se anche se l’intenzione delle parti contraenti, già espressa al momento della compravendita, è che il fabbricato sia totalmente o parzialmente demolito per fare posto a un nuovo fabbricato.
In sostanza, se l’operazione di cessione e l’operazione di demolizione e ricostruzione sono «economicamente indipendenti», al prezzo pattuito per l’operazione di cessione del fabbricato e dell’area non va aggiunta l’Iva. Lo ha stabilito la Corte di Giustizia UE nella causa C-71/18 (KPC Herning) con sentenza del 4 settembre 2019.
Il caso esaminato giunto all’esame della Corte Ue era quello della compravendita di un fabbricato adibito a deposito e della relativa area di sedime e di pertinenza venduto dall’autorità portuale di Odense in Danimarca a una società danese di promozione immobiliare ed edilizia che sviluppa progetti immobiliari. Questa società, avendo ideato un progetto di costruzione di unità abitative per la gioventù, una volta comprato il manufatto, lo ha poi rivenduto a una cooperativa edilizia, la quale si proponeva di effettuare l’acquisto al fine di realizzare detto progetto di sviluppo immobiliare, previa parziale demolizione (a sue spese) del fabbricato adibito a deposito. Si è posto, dunque, il tema se queste due compravendite fossero da qualificare come cessione di fabbricato o di area fabbricabile.


