29.07.2019
MASSIME DEL CONSIGLIO NOTARILE DI MILANO
La stampa specializzata (Il Sole 24 Ore del 19 luglio) riporta due massime del Consiglo Notarile di Milano.
Secondo la massima n. 181 è legittimo inserire negli statuti di società la cosiddetta clausola della “roulette russa” (russian roulette clause), detta anche “clausola del cowboy”: lo afferma la nuova massima n. 181 del Consiglio notarile di Milano. È la clausola di solito utilizzata per scongiurare situazioni di stallo decisionale: ad esempio, in una Srl partecipata al 50% da Tizio e al 50% da Caio può essere stabilito in statuto che a uno dei soci (o a entrambi) sia attribuita – in caso, appunto, di un muro contro muro in assemblea o in cda – la facoltà di determinare il prezzo di trasferimento delle rispettive quote di partecipazione al capitale; e che l’esercizio di questa facoltà da parte, ad esempio, di Tizio (il quale stabilisca che il 50% del capitale sociale vale 1.000), costringa l’altro socio Caio alla seguente alternativa: o Caio accetta di comprare la quota di partecipazione di Tizio per il 1.000 stabilito da Tizio o, in mancanza, Tizio può comprare, sempre per 1.000, la quota di partecipazione di Caio. Esito pratico è, dunque, che uno dei soci esce dalla società e, così, si risolve lo stallo decisionale.
Secondo la massima n. 180 l'obbligo di redigere la situazione patrimoniale delle società che partecipano a una operazione di fusione o di scissione prescritto all’articolo 2501-quater del Codice civile, non si applica:
1. Nell’operazione di fusione per incorporazione della società Beta nella società Alfa (la quale sia titolare dell’intero capitale sociale di Beta);
2. Nell’operazione di scissione per incorporazione e, cioè, quando la società beneficiaria della scissione sia titolare dell’intero capitale sociale della società scissa (è la cosiddetta scissione inversa);
3. In ogni altro caso in cui, per analogia, si applica la normativa che il Codice civile riserva alle operazioni sopra descritte alle lettere a) e b) (ad esempio, nel caso di incorporazione della società Gamma nella società Delta quando il loro capitale sociale è per intero di titolarità della società Teta; oppure quando la società Eta incorpora la società Omega, interamente posseduta da Eta, la quale, a sua volta, è interamente partecipata dalla società Omicron).
A questa conclusione, secondo cui l’obbligo di redazione della situazione patrimoniale correlato a un’operazione di fusione o di scissione si può disapplicare nei casi sopra elencati si giunge, sia pure nel silenzio della legge, secondo la nuova massima n. 180 del Consiglio notarile di Milano.


