13.06.2017
FONDI RUSTICI MONTANI
Ricordiamo che l'articolo 1, comma 47, della Legge di Stabilità 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232) dispone che “all'articolo 10, comma 4, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e delle disposizioni di cui all'articolo 9, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 ».
Per effetto di tale disposizione, i trasferimenti di proprietà a qualsiasi titolo di fondi rustici nei territori montani, finalizzati all’arrotondamento della proprietà contadina, continuano a godere della agevolazione prevista dal richiamato art. 9 del D.P.R. 601 del 1973, ossia della applicazione delle imposte di registro ed ipotecaria in misura fissa ed esenzione dalle imposte catastali.